ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Vuoi ricevere ogni giorno i bandi e le news?

Le ONG e la Riforma Fornero

Sono passati diversi mesi dall’entrata in vigore della riforma del lavoro targata Fornero, cioè la Legge n. 92 del 2012, e in questi mesi anche nel terzo settore c’è chi si è preoccupato ed è corso ai ripari e chi ha mantenuto immutata la sua politica contrattuale. Parliamo in particolare della possibilità di utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) per i quali la nuova legge introduce una serie di restrizioni .
Diversi lettori  nelle ultime settimane ci hanno chiesto un parere soprattutto a seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro della circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità dei contratti co.co.pro con riferimento specifico alle ONG, alle ONLUS, e alle organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie.
Quello che preoccupa è che si tratta di una circolare rivolta agli ispettori della Pubblica Amministrazione. In molti temono che questa sia il preludio ad una imminente operazione di controlli.

Ma veniamo innanzitutto al contenuto della circolare. I contratti co.co.pro sarebbero possibili solo in presenza di determinati elementi  e condizioni:

  • l’oggetto dell’attività deve essere chiaramente determinato nel contesto del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;
  • deve essere individuato l’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale;
  • il collaboratore deve avere “apprezzabili” margini di autonomia di tipo operativo (cioè non svolge compiti meramente esecutivi);
  • deve essere possibile verificare obiettivamente il raggiungimento dei risultati attesi. Nelle organizzazioni socio-assistenziali, in particolare – secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – il collaboratore deve poter determinare unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Alla luce di queste quattro caratteristiche il settore sicuramente più a rischio sembra essere quello delle organizzazioni socio/assistenziali e sanitarie (soprattutto ONLUS) che in particolare sul quarto punto avrebbero grosse difficoltà a giustificare la contrattazione a progetto.

Un po’ diverso è il caso delle ONG nello specifico dove esiste nella maggior parte dei casi un vero e proprio progetto sottostante alla contrattazione degli operatori, in particolare quelli che operano all’estero. Nel caso degli espatriati quello che spaventa di più è la dinamica del rinnovo che la legge Fornero consente solo a seguito di un’interruzione minima del rapporto di lavoro di 90 giorni.
Anche l’arco temporale dei contratti potrebbe creare problemi, secondo l’interpretazione più restrittiva, i contratti dovrebbero essere stipulati per l’intera durata del progetto. Immaginando una situazione standard dell’avvio di un progetto europeo triennale, gli operatori assunti con co.co.pro su tale progetto dovrebbero essere contrattati dall’inizio per tutto il triennio, senza quindi la possibilità di un periodo di prova.

Da non dimenticare inoltre che dal 2004 a tutt’oggi la maggior parte delle ONG utilizzano uno standard si contrattazione a progetto basato sull’accordo quadro stipulato tra l’Associazione delle ONG italiane e le sigle sindacali ALAI –CISL, CPO-UIL, NIDIL-CIGIL.

Questo accordo è oggi in fase di revisione a cura di un gruppo di lavoro costituitosi a dicembre scorso nell’ambito del settore non governativo italiano (AOI, Link 2007 e Cini). I membri del gruppo ci riportano che il nuovo accordo quadro dovrebbe essere pronto e firmato al più tardi ad aprile.

In queste settimane abbiamo interpellato i responsabili delle risorse umane di diverse ONG per sapere come si stessero comportando rispetto alla riforma. A dir la verità in pochi ci hanno risposto. Per ActionAid la riforma non pone grandi problemi, dei 98 dipendenti attuali nella sede italiana solo 11 sono a progetto con contratti che rispondono alle caratteristiche della riforma. Al Cesvi invece attendono proprio l’esito del gruppo di lavoro prima di apportare eventuali cambiamenti alla loro politica del personale.
Di fatto però sembra che la maggior parte delle organizzazioni (grandi e piccole) ad oggi continuino ad assumere con gli stessi parametri del pre-riforma, almeno a giudicare dalle vacancy pubblicate ultimante dalle principali ONG italiane.
In caso di ispezioni i problemi più importanti li potranno avere quelle organizzazioni, e non sono poche, che hanno utilizzato il contratto a progetto in sostituzione dei veri e propri contratti di lavoro subordinato.

Allora è bene capire quali sono le sanzioni in materia di stipula di un contratto a progetto non ritenuto genuino dall’ispettorato del lavoro. L’art. 69 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276  del 2003 prevede che “la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato”.


Leggi anche






Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *