Trasparenza sui contributi pubblici al non profit: ecco cosa fare
È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento previsto dalla legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) e che esattamente un anno fa aveva sollevato un gran polverone. Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti dal parere del Consiglio di Stato dello scorso 28 marzo. Alla base della questione, alcune delle grandi sfide a cui è chiamato a rispondere tutto il terzo settore: l’affidabilità (accountability) e la trasparenza, in linea con le indicazioni previste dalla nuova riforma.
Per sciogliere ogni punto oscuro rimasto e rendere operative le disposizioni, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio ha diffuso una circolare dedicata. I nodi riguardano il trattamento degli enti di terzo settore (Ets) in questo periodo di transizione di attuazione del Codice del terzo settore, considerando che manca ancora il Registro unico nazionale. Il ministero, infatti, ha ribadito che gli enti responsabili in questa fase rimangono le amministrazioni regionali. Sono loro che attualmente gestiscono i registri territoriali e spetta a loro il controllo e la verifica del rispetto delle indicazioni legislative.
Tipologia di erogazioni
Come già specificato nel parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – condivisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Categorie coinvolte
- Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
- Le imprese
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.