ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Vuoi ricevere ogni giorno i bandi e le news?

8×1000 Statale, pubblicati i nuovi parametri di valutazione

Lo scorso 16 gennaio, come ogni anno, è stato pubblicato il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente i parametri specifici di valutazione delle istanze, che potranno essere presentate entro il 30 settembre 2025.  Il decreto introduce alcune novità sulla modalità di presentazione delle domande e sulla destinazione dei fondi delle diverse categorie.

Per quanto riguarda la categoria “Fame nel mondo” si precisa che i progetti devono essere localizzati nel continente africano, nei Paesi con i quali il Governo ha inteso concludere accordi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 gennaio 2024, n. 2, c.d. “Piano Mattei”. Il richiedente deve possedere capacità operativa in loco. Cambiano i parametri di valutazione delle istanze rispetto all’anno scorso, ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2025, sarà dato un punteggio maggiore ai seguenti elementi:

  • Rilevanza dell’intervento in termini di autosufficienza alimentare e impatto sui beneficiari
  • Qualità tecnica dell’intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell’accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare

In caso di ammissione al finanziamento viene prescritto l’obbligo di adottare e rispettare le buone prassi e le regole cui ispirare l’attività all’estero riportate nel vademecum allegato al “Protocollo di azione per la sicurezza degli operatori della cooperazione” approvato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso, alla data del 30 settembre 2025, dei seguenti requisiti:

  1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  2. non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell’otto per mille negli ultimi cinque anni;
  3. agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi per i quali si presenta richiesta di finanziamento;
  4. essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività per le quali si presenta domanda per un importo pari al contributo richiesto;
  5. avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell’intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento;
  6. avere adeguate capacità finanziarie assicurate da una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
  7. non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; 
  8. avere un numero massimo di interventi ancora da concludere non superiore a due;
  9. essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell’otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.

Di seguito le ulteriori prescrizioni previste dal decreto:

  • La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.
  • A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell’intervento.
  • Nel caso di presentazione di più domande si procederà esclusivamente alla valutazione della prima istanza regolarmente pervenuta.
  • I progetti di importo superiore a cinquecentomila euro devono essere articolati per lotti funzionali e funzionanti.
  • È ammessa la presenza di un partner di progetto, con affidamento di una quota di budget, solo nel caso in cui il partner non abbia presentato altra domanda di finanziamento ovvero non abbia in gestione altri progetti a valere sulla quota IRPEF otto per mille.
  • I beneficiari che abbiano ancora in gestione progetti finanziati (massimo due) a valere sulla quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale devono specificare le ragioni e fornire assicurazioni sull’adeguata capacità tecnica per la nuova richiesta del beneficio.
  • Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento, espresso dalle competenti commissioni tecniche. Il giudizio di idoneità deve tenere conto dell’attitudine della proposta progettuale a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma per le singole categorie di intervento con particolare riferimento ai requisiti essenziali della straordinarietà e dell’urgenza dell’intervento, alla portata innovativa della soluzione proposta, alla rilevanza in termini di impatto e alla qualità dello stesso intervento.
  • Il beneficiario ammesso al finanziamento deve presentare, a pena di decadenza, contestualmente all’accettazione del finanziamento, un contratto autonomo di garanzia, a prima richiesta per l’intero importo dell’intervento. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa.

Scarica il decreto


Leggi anche






Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *