Primo atto della nuova legge, istituito il Consiglio nazionale per la Cooperazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di alcuni giorni fa (n. 286 del 10 dicembre 2014) il decreto del MAECI che istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, previsto dall’articolo 16 della legge n. 125/2014. Il Consiglio nazionale è il primo fra gli organi previsti dalla legge di riforma della cooperazione a essere istituito. Nello spirito della legge rappresenta lo strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie e sulla programmazione, nonché sulle forme di intervento, la loro efficacia e valutazione. Il decreto delinea la composizione del Consiglio, le nomine vere e proprie seguiranno nelle prossime settimane. Si tratta di circa 50 rappresentanti individuati tra quelli che la nuova legge definisce gli attori del sistema italiano della cooperazione. Vediamo nel dettaglio chi ne farà parte   a) Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale b) Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo c) Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) Il Direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; f) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; dei beni e delle attività culturali e del turismo; della salute; g) tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni; h) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani; i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane; l) un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA; m) un rappresentante designato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; n) otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo; o) dodici rappresentanti delle organizzazioni della Società Civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 della legge, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza; p) sei rappresentanti dei soggetti aventi finalità di lucro, di cui all'art. 27 della legge, scelti in ragione della loro rappresentatività ed esperienza; q) fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo.   Se volessimo pesare le diverse rappresentanze per la loro natura e mission potremmo raggrupparle come segue:   Governo: 15 Altri attori statali: 7 Attori non statali senza finalità di lucro: 20 Attori non statali con finalità di lucro: 6   Ulteriori tre posti senza una categoria specifica sono assegnabili (punto q)   I componenti relativi alle lettere o), p) e q) sono nominati per un triennio con decreto del Ministro. Il Ministro può in ogni momento con proprio decreto revocare la nomina di uno o più componenti. Saranno nominati sulla base della loro rappresentatività ed esperienza.   Dei 20 rappresentanti della società civile, gli 8 in rappresentanza delle ONG (punto n) dovranno essere concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (quali? Aoi, Cini, Link?). I restanti 12 che rappresenterebbero altri soggetti non profit saranno invece identificati dal MAECI in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza.   Tra queste due categorie ultime sfugge effettivamente la differenza. Saranno 8 i rappresentanti delle ONG, quelle che oggi hanno l’idoneità del Ministero? Oppure saranno 8 rappresentanti delle associazioni e reti di ONG? Gli altri 12 membri scelti dal MAECI potranno essere anche rappresentanti di ONG? O parliamo di enti di altra natura?   Qualcuno vuole azzardare delle ipotesi?  




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