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Ecco i nuovi criteri per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro

Dal 21 dicembre scorso sono operativi i nuovi criteri di accreditamento all’AICS che rimpiazzano quelli emanati nel 2016 a pochi mesi dalla nascita dell’Agenzia. Si tratta delle linee guida per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell’articolo 17 del decreto ministeriale n. 113/2015., che l’AICS ha messo a punto a seguito del confronto con gli enti coinvolti all’interno di tavolo di lavoro dedicato che ha portato alla revisione finale dopo oltre sei mesi di discussione. Si partiva infatti dalla volontà di rendere l’accreditamento all’elenco più coerente con lo spirito inclusivo della legge 125. Lo stesso vice ministro Mario Giro ha riconosciuto che “i criteri tradivano lo spirito della nuova legge e c’erano troppe barriere all’entrata, molti soggetti non riuscivano a iscriversi”.

 

Nonostante questo punto di partenza i nuovi criteri non allargano le maglie di molto e lasciano aperti una serie di nodi che andranno risolti successivamente sia per quanto riguarda la coerenza con la riforma del terzo settore che l’eleggibilità a livello regionale delle OSC che non riusciranno a iscriversi all’elenco.

 

Chi può iscriversi all’elenco
I soggetti legittimati all’iscrizione in Elenco sono quelli individuati al comma 2 dell’articolo 26 della legge n. 125/2014:
a) Organizzazioni Non Governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali (di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
c) Organizzazioni commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) Organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) Le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso le ECOSOC.

 

Solidità finanziaria e capacità operativa
Uno dei punti più critici sull’eleggibilità delle OSC è quella legata alle garanzie di solidità finanziaria e capacità operativa da dimostrare. I nuovi criteri prevedono che:

  • I bilanci analitici relativi all’ultimo triennio devono essere corredati da certificazione rilasciata dall’organo di revisione contabile
  • Nell’ultimo triennio non deve essere stato riportato un deficit complessivo di gestione superiore al 20% delle entrate totali
  • I bilanci annuali devono essere pubblicati sul sito web del richiedente
  • Disponibilità effettiva di una sede operativa stabile e continuativa in Italia, con locali adeguati alle attività svolte o da svolgere presso i quali assicurare la reperibilità con proprio personale
  • Disponibilità di personale equivalente all’attività svolta a tempo pieno per almeno un anno e da almeno un’unità lavorativa, formalmente alle dipendenze del richiedente, anche se a titolo di volontario, secondo la normativa vigente.
  • Importo globale delle iniziative realizzate, nel triennio precedente, deve essere stato pari o superiore a 120.000 euro, comprendente almeno una iniziativa di importo pari o superiore a 30.000 euro.
  • Dimostrare di possedere capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi da quelli pubblici (in misura non inferiore al 5 per cento delle proprie entrate globali, nel triennio di riferimento)

 

Resta difficile quindi la strada dell’iscrizione per molte organizzazioni impegnate a vario titolo nella cooperazione internazionale, in particolare i criteri continuano a penalizzare le associazioni di sostegno a distanza, varie organizzazioni del forum del Terzo settore e le associazioni della diaspora (associazioni di immigrati in Italia) che in molti casi non possono soddisfare i criteri stabiliti soprattutto per quanto riguarda i paletti economici o quelli legati alle risorse umane.

 

Mantenimento dell’iscrizione
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti interessati devono dimostrare il permanere del possesso dei requisiti di cui alla Sezione 4.  A pena di cancellazione dall’Elenco, ogni variazione di Statuto, Sede Sociale (legale e operativa), Rappresentante Legale, Organi statutari deve essere comunicata all’Agenzia entro 30 giorni. L’AICS si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche sulle variazioni intercorse e sulla documentazione trasmessa dall’OSC.
L’OSC iscritta deve, entro il 31 luglio del secondo anno successivo a quello dell’iscrizione nell’Elenco, e di seguito ogni due anni, a pena di cancellazione, inviare una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti secondo il modello Allegato I bis, una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione predisposta secondo il modello Allegato II bis, e l’Allegato III bis.
L’AICS, entro il 31 dicembre, effettua una ricognizione, a campione, della documentazione pervenuta di cui al punto precedente e della pubblicazione – sul sito della OSC iscritta – dei bilanci corredati dalla certificazione del revisore contabile

 

Scarica le linee guida

 

Modelli da utilizzare

Per l’iscrizione all’Elenco:
a) Allegato I – Domanda di iscrizione
b) Allegato II – Dati e informazioni
c) Allegato III – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016

Scarica Allegati

 

Per la permanenza in Elenco:
a) Allegato I bis – Domanda di permanenza
b) Allegato II bis – Dati e informazioni
c) Allegato III bis – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016

Scarica Allegati

 


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  1. Una questione, sottile ma decisiva, è che le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito (di cui al punto “c”) non prevedono nel proprio statuto la cooperazione internazionale allo sviluppo come finalità PRIORITARIA, anche se ne fanno tanta e la loro attività è intrinsecamente cooperativa, internazionale e potremmo dire etica. Ma l’accesso ai bandi rimane precluso. Si potrebbe far valere al punto “c” quello che vale al punto “e” per cooperative, imprese (di quasi qualsiasi tipo e settore), sindacati, fondazioni, Odv e Aps, ossia che gli statuti “prevedano la cooperazione internazionale fra i loro fini istituzionali”.

  2. CON LA PRESENTE SI CHIEDE, GENTILMENTE DI AVERE INFORMAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE OSC. DI SEGUITO I DETTAGLI DELLA RICEVUTA EMESSA:
    Il giorno 28/04/2018 alle ore 16:37:58 (+0200) il messaggio
    “ISCRIZIONE ELENCO ” proveniente da “larosaroja2012@mypec.eu”
    ed indirizzato a:
    agenzia.cooperazione@cert.esteri.it (“posta certificata”)
    Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
    Identificativo messaggio: opec286.20180428163758.16545.03.1.66@pec.aruba.it

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