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Legge 125, i rischi della transizione

Il prossimo 31 dicembre è un giorno importante per la cooperazione allo sviluppo, segna infatti il passaggio definitivo dalla legge 49/87 alla nuova 125/2014. A partire dal 1 gennaio del 2016 entrano quindi in vigore definitivamente le prescrizioni della riforma della cooperazione e vengono abrogati i vecchi articoli della legge che per quasi trent’anni ha regolato questo settore. La transizione non si annuncia semplice poiché, nonostante siano passati oltre 16 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della nuova legge 125, molti passaggi sono in forte ritardo e si intravvedono all’orizzonte buchi normativi e rallentamenti delle attività in corso. Abbiamo raccolto una serie di preoccupazioni sollevate da diverse organizzazioni e di seguito cerchiamo di fare il punto sulla situazione.

 

Dalla DGCS all’Agenzia
Dal primo gennaio prossimo l’Agenzia esisterà formalmente. Si tratta di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che opera al fine di rafforzare l’efficacia, l’economicità, l’unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone (art. 2 dello statuto). Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l’Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987.
Sei mesi dopo l’entrata in vigore dello statuto (DM 22 luglio 2015, n. 113) dell’Agenzia conosciamo solo il nome della direttrice, Laura Frigenti, nominata a fine novembre e prossima all’insediamento insieme a tutti gli ex funzionari della DGCS che hanno optato per il trasferimento all’Agenzia. A loro si uniranno anche, come prescrive la legge, gli ex dipendenti dello IAO, Istituto Agronomico d’Oltremare.
Le procedure operative dell’Agenzia sono state abbozzate dalla DGCS e sottoposte alla neo direttrice appena dopo la sua nomina. L’articolo 25 dello statuto dell’Agenzia è per ora l’unico riferimento esistente per quanto riguarda la transizione e l’armonizzazione degli interventi in corso trasferiti dalla DGCS all’Agenzia.

 

Scompare l’idoneità delle ONG
Con l’abrogazione della legge 49 va in soffitta anche l’idoneità delle ONG riconosciuta alle organizzazioni italiane secondo specifici criteri proprio dalla DGCS del MAECI. Ad oggi l’elenco aggiornato ne conta 234. L’art.26 della legge 125/14 prevede infatti che l’idoneità sia di fatto sostituita dall’istituzione di un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. Secondo il regolamento istitutivo dell’agenzia stessa l’elenco dei soggetti della società civile sarebbe dovuto essere predisposto entro sei mesi dall’entrata in vigore, e cioè entro il 31 dicembre 2015.
Il punto non è di poco conto perché la disponibilità di questo elenco è anche condizione per il pieno funzionamento dell’Agenzia e per la partecipazione della società civile alla cooperazione pubblica. L’art. 17 dice infatti che per la realizzazione delle singole iniziative, l’Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, (soggetti della cooperazione) selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente. Per farla breve l’Agenzia, dovrebbe emettere dei bandi per i soggetti iscritti in questo elenco.
Il tempo è già scaduto e dell’elenco non c’è neanche l’ombra e nulla e dato sapere su come sarà predisposto. Le variabili sono diverse e non di poco conto.

 

Lo Statuto dell’Agenzia prevede solo di verificare che gli iscritti:
a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell’esercizio delle loro attività;
d) abbiano finalità statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.

 

La legge 125/14 invece e inoltre indica la necessità che l’iscrizione all’elenco sia tale da: verificare le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo e poi ripete “sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3”. Perciò è da escludere l’ipotesi che l’iscrizione nell’elenco possa avvenire solo sui 4 punti indicati nello statuto.

 

Il problema non riguarda solo le ONG poiché l’art.26 comma 2 prevede varie “categorie” di soggetti, una lista molto estesa rispetto alla legge 49/87 che riconosceva la possibilità di ottenere finanziamenti solo a soggetti molto specializzati. Sembra quindi scontato che alle distinzioni previste per la Società civile non profit debbano corrispondere caratteristiche diverse, che consentano di individuare specifici ruoli e diversi campi di collaborazione. Sembra quindi escluso che ci possa essere un solo e generico criterio di ammissione all’elenco.
Le opzioni che si prospettano sono quindi due: un unico elenco con diversi criteri di ammissione a seconda della specificità delle organizzazioni o diversi elenchi, uno per ogni categoria di organizzazioni elencate nell’art 26.

 

Non esistono più i contratti di cooperante e volontario
Un’altra questione di cui tener conto riguarda la questione dei contratti di volontari e cooperanti legati alla legge 49. Anche questi decadono ad esclusione dei contratti in essere. Quindi dal 1 gennaio 2016 il MAECI non potrà più registrare questo tipo di contratti che dovranno essere stipulati secondo altre forme contrattuali. Uno dei riferimenti in merito è l’accordo di armonizzazione siglato pochi mesi fa dai rappresentanti sindacali di Nidil CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP e le reti di ONG, AOI e LINK2007 che regola le collaborazioni coordinate e continuative. Questo finché non verranno identificati nuovi modelli contrattuali come prevede la stessa legge 125.

 

Le ONG chiedono un’azione urgente
Insomma le questioni aperte sono tantissime e riguardano in molti casi la gestione delle attività in corso. Tutto questo avviene senza nessuna comunicazione da parte del MAECI che anche durante la recente riunione del Consiglio Nazionale ha mancato di informare adeguatamente sulle problematiche legate alla transizione che pure era argomento previsto all’ordine del giorno. La questione è stata liquidata con una semplice e breve informativa che non evidenziava particolari criticità.

 

Le ONG di AOI hanno invece sottoposto al ministro Gentiloni e alla DGCS un documento che richiede una rapida azione per rispondere a queste e altre incombenze, in particolare al Comitato Congiunto (organo istituito dalla legge e ancora mai convocato). Il Comitato, presieduto dal Ministro degli esteri o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell’Agenzia. Inutile ribadire che manca all’appello il vice ministro, mai nominato dopo le dimissioni di Pistelli.
Le principale questioni sottoposte dalle ONG riguardano proprio i criteri di ammissione delle organizzazioni della Società civile non profit oltre che le condizioni e modalità per la selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, comprese quelle di emergenza.
L’AOI propone una visione inclusiva che permetta all’Agenzia di avvalersi di tutte le risorse disponibili nel sistema della Cooperazione che la nuova legge mira a promuovere e rafforzare. Un sistema di eleggibilità dei soggetti attento alla trasparenza e all’accountabilty delle organizzazioni, ma largamente inclusivo e differenziato circa gli altri requisiti.
Nello specifico si suggerisce oltre ad un livello base di accesso all’elenco uguale per tutti e non quantitativo, di individuare criteri differenziati e specifici per le organizzazioni o categorie descritte all’art. 26 della legge. Un sistema simile a quello dell’Unione Europea che consente forme e modalità di intervento differenziate che prevedano di mettere in gioco le articolate competenze di tutti i soggetti del sistema della cooperazione italiana.

 


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  1. Ottimo riassunto delle questioni in cantiere. Ad esso bisogna aggiungere, purtroppo tutta la partita dei progetti in corso ex legge 49, che richiederebbero fin dal prossimo mese di Gennaio interlocuzioni frequenti con una Agenzia non ancora pienamente operativa.
    Giancarlo

  2. Ottimo riassunto, purtroppo dobbiamo fare i conti con l’ennesima riforma che si fa senza sciogliere preventivamente i nodi che dovrebbe andare a risolvere. E poi per farlo, se ci si riesce, slittano scadenze e tempi prefissati. La questione dell’iscrizione all’Albo delle nuove “idoneità” non è secondario e apre anche la questione delle caratteristiche dei diversi soggetti che avranno diritto ad operare in base alla nuova Legge. E’ evidente che saranno le ong a fare la “parte del leone”, dal punto di vista dell’esperienza e del CV, rispetto ad altri soggetti auspicati (Associazioni immigrati, realtà del commercio equo e solidale, ecc). Per questo sarebbe cosa buona ed inclusiva sul serio, si ragioni su più elenchi in base alle diverse tipologie (4? 5?), così come su bandi diversificati per le diverse categorie. Il punto ora è se si vuole correre semplificando, penalizzando i nuovi soggetti, oppure si faccia con calma, penalizzando alla fine tutti.

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