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Dal 2021 scatta l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale: ecco cosa dicono le linee guida

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel mese di agosto le linee guida sul bilancio sociale per gli enti del terzo settore. La riforma del Terzo settore, seppur rallentata dagli avvicendamenti della politica, compie così un ulteriore passo avanti con l’approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” del 4 luglio, pubblicato il 9 agosto scorso. Il primo bilancio sociale che dovrà essere pubblicato dagli enti del terzo settore italiani seguendo queste regole sarà quello del 2021 e sarà relativo alle attività svolte nel 2020.

Chi è tenuto a redigerlo
Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:

  • le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica.
  • i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;
  • gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annuo;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Dal momento che il bilancio sociale rappresenta anche un modo per dare pubblicità al valore dell’operato dell’Ente, nulla vieta che anche chi non è tenuto per legge provveda a realizzarlo e pubblicarlo, in questo caso senza però essere tenuto ad osservare tutte le prescrizioni inserite nelle linee guida (salvo il fatto di non poterlo indicare come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 117/2017 laddove esso segua modalità di redazione diverse).

Come viene reso pubblico
Il bilancio sociale è concepito come documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder (da quelli interni come i lavoratori o i volontari, ai donatori, le istituzioni, i destinatari dei servizi, i cittadini del territorio in cui l’Ente opera, ecc.) che in tale documento devono trovare informazioni utili a valutare in che misura l’organizzazione considera e persegue gli obiettivi che ciascuno di essi ha a cuore. Per questo motivo sono previste modalità di pubblicità molto ampie: il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente e depositato entro il 30 giugno dell’anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore o, nel caso delle imprese sociali, presso il Registro delle imprese. Per le imprese sociali la data di deposito potrebbe essere successiva al 30 giugno in presenza di norme relative a specifiche forme giuridiche che prevedessero scadenze diverse per il deposito dei bilanci di esercizio; in tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale.

I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee guida sono:

  • completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
    rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
  • trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
    neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
    competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
  • comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / Enti)
  • chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
    veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
  • attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
  • autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Struttura e contenuti
Le Linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono; rimandando al testo delle Linee guida per i dettagli, in sintesi un Bilancio sociale deve indicare:

  • metodologia adottata: criteri di redazione del Bilancio (vedi sopra circa “principi di redazione”) e eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
    informazioni generali sull’Ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  • governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa;
  • persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti.
  • attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Gli enti filantropici devono indicare l’elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi;
    situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  • altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.

Scarica il decreto 4 luglio 2019


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