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Nuove procedure AICS: chiarita la questione della retroattività

Arriva un chiarimento importante sulle nuove procedure AICS per i progetti di cooperazione allo sviluppo promossi e affidati, approvate dal Comitato Congiunto con la Delibera n. 87 del 19 giugno 2026. La questione riguarda in particolare la possibilità di applicare le nuove regole alle iniziative già approvate o avviate.

Il tema era stato sottoposto alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), che aveva annunciato una verifica con i propri uffici legali proprio per chiarire gli effetti delle nuove procedure sui progetti in corso. La verifica ha portato a una modifica delle disposizioni transitorie attraverso la Delibera del Comitato Congiunto n. 98 del 31 luglio 2026.

Le nuove regole non si applicano automaticamente ai progetti già avviati

La modifica riguarda l'Articolo 23 – Disposizioni transitorie delle nuove Procedure.

Il principio generale stabilito è che le nuove procedure non si applicano alle procedure comparative già deliberate, né alle iniziative promosse e affidate che, alla data di approvazione delle nuove procedure, risultavano già selezionate e/o avviate.

Per queste iniziative continuano quindi ad applicarsi le precedenti discipline. In particolare, restano valide le Procedure Generali approvate con Delibera n. 71 del 31 luglio 2020, relative alla concessione dei contributi e alla gestione e rendicontazione delle iniziative promosse, e le precedenti disposizioni per l'affidamento delle iniziative alle organizzazioni della società civile, approvate nel 2017 e modificate nel 2018.

Possibile applicazione delle nuove disposizioni, ma solo se più favorevoli

La nuova formulazione dell'Articolo 23 introduce tuttavia un'importante possibilità per i progetti già approvati. Le nuove procedure possono infatti essere applicate anche alle iniziative già approvate, ma esclusivamente quando contengono disposizioni più favorevoli per il Soggetto Esecutore. Inoltre, tali disposizioni devono riguardare attività, adempimenti o fasi di esecuzione del progetto che non siano ancora concluse al momento dell'entrata in vigore delle nuove procedure.

Non si tratta quindi di un'applicazione automatica delle nuove regole. Per poter beneficiare delle disposizioni sopravvenute è necessario che il Soggetto Esecutore ne faccia richiesta e che la richiesta venga successivamente approvata da AICS.

Le procedure di gara già avviate restano disciplinate dalle vecchie regole

La modifica introduce inoltre una precisazione importante per le procedure di scelta dei contraenti. Anche nel caso in cui le nuove disposizioni possano essere applicate al progetto, le singole procedure di scelta del contraente già avviate secondo la disciplina precedente dovranno essere portate a termine applicando le medesime regole con cui sono state avviate.

Cosa cambia per le OSC

La modifica dell'Articolo 23 definisce quindi un quadro transitorio più chiaro per le organizzazioni impegnate nella realizzazione di iniziative AICS.

Per i progetti già selezionati o avviati, il riferimento rimane in linea generale la disciplina precedente. Esiste però la possibilità di chiedere l'applicazione delle nuove procedure quando una loro disposizione risulti più favorevole al Soggetto Esecutore e riguardi una fase del progetto ancora in corso. La possibilità è dunque subordinata a due condizioni: la richiesta dell'organizzazione interessata e l'approvazione da parte di AICS.

La modifica introdotta con la Delibera n. 98 del 31 luglio 2026 chiarisce così il regime transitorio delle nuove procedure, distinguendo tra le iniziative che restano integralmente soggette alla precedente disciplina e quelle per le quali, a determinate condizioni, possono essere applicate le nuove disposizioni più favorevoli.

Leggi la delibera (pag 19)





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