NEWS - Riforma della 49 - Si riparte dal testo unico
Ieri in Senato sono ripresi i lavori della Commissione Esteriper l’esame delle proposte di riforma della legge 49/87. Il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge presentati (n. 1744 e n. 2486) ha concluso i propri lavori pervenendo ad uno schema di testo unificato. Si tratta quindi del testo finale da cui riparte il percorso di riforma che aveva avuto la precedente tappa lo scorso 14 marzo sempre presso la Commissione Esteri. Sono i senatori Mantica e Tonini ad illustrare i tratti caratterizzanti di questo testo congiunto. Effettivamente le novità sarebbero tante se l’approvazione di questo DL andasse a segno da qui a pochi mesi come sostengono i parlamentari coinvolti.
Ecco una sintesi dei punti chiave del testo
La nuova denominazione
La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come prescritto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
Chi sono i destinatari della nuova cooperazione?
L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner,
Di cosa si tratta?
L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo i seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)» si articola in:
a) contributi in ambito multilaterale;
b) iniziative a carattere multibilaterale;
c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) iniziative di accoglienza degli stranieri immigrati in Italia.
Fondo rotativo per i crediti agevolati e Imprese miste per lo sviluppo
Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso [...] Possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei Paesi con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.
Chi comanda?
La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice-ministro della cooperazione allo sviluppo.
E le risorse?
E’ istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo dove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per le attività realizzate dai vari ministeri e riferibili all'APS.
E l’Agenzia?
Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita la Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", ente di diritto pubblico sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per la realizzazione delle direttive di cui al comma 2, l'Agenzia opera direttamente, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra i quali le organizzazioni della società civile, di cui all'articolo 23, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e la prassi adottate dall'Unione europea.
Che fine farà la DGCS?
I regolamenti di cui al comma 1 prevedono che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito DGCS) è competente per tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, in materia di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo.
Ma chi saranno i soggetti della cooperazione?
La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) che siano:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nel soccorso umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le imprese sia private che cooperative e le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i loro fini istituzionali;
e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
f) istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi partner.
