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Quota 8×1000 statale, cambiano regole e scadenze

Lo avevamo chiesto a gran voce da questo blog nel gennaio 2012, pochi giorni dopo la decisione del governo Monti di destinare il fondo 2011 all’emergenza carceri lasciando a bacca asciutta tutte le organizzazioni che avevano presentato proposte progettuali (oltre 1500). Avevamo chiesto di cambiare il regolamento in vigore dal 1998 attraverso una petizione che aveva visto l’adesione di oltre 60 organizzazioni tra ong e onlus.
Purtroppo la revisione del regolamento arriva con grande ritardo permettendo al governo di replicare l’azzeramento della ripartizione dell’8×1000 anche sui fondi 2012. Le nuove norme, che hanno visto il contributo del Ministero della Cooperazione, sono volte ad assicurare una ripartizione più equa per il futuro e soprattutto ad evitare l’azzeramento completo dei fondi in caso di eventi straordinari.

Anche nella nuova ripartizione dell’8 per mille la priorità sarà data agli interventi per far fronte alle calamità naturali, ma sempre nel limite del 50% delle risorse disponibili. Le domande si presenteranno entro il 30 settembre di ogni anno per accedere al finanziamento (non più a marzo). È quanto prevede il nuovo regolamento esaminato alcuni giorni fa dalla Presidenza del consiglio in preparazione di un prossimo Consiglio dei Ministri.

Per la fame nel mondo la bozza di decreto oggi all’esame precisa che gli interventi per essere ammessi al finanziamento statale dovranno essere coerenti con le priorità geografiche della Cooperazione italiana allo sviluppo. Riscritte integralmente, invece, le caratteristiche degli interventi per le calamità naturali e per l’assistenza ai rifugiati. Per i primi viene previsto che l’intervento finanziabile dovrà essere diretto alla realizzazione di opere, lavori, studi e monitoraggi finalizzati alla tutela della collettività contro smottamenti, valanghe, alluvioni, esondazioni, incendi e terremoti. Per i rifugiati gli interventi dovranno assicurare forme di protezione internazionale, accoglienza, sistemazione e assistenza sanitaria. Sui beni culturali viene specificato che i fondi dell’8 per mille saranno assegnati solo in presenza di una verifica ovvero di una dichiarazione dell’interesse culturale rilasciata ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre viene precisato che per rifugiati, beni culturali e calamità gli interventi finanziati saranno solo quelli effettuati sul territorio italiano (fonte sole24ore).

Sui criteri di ripartizione dell’8 per mille, il nuovo decreto introduce una norma ad hoc prevedendo che le risorse annuali devono essere, «di regola», ripartite in parti uguali alle quattro tipologie di interventi ammessi a contributo. Ma alla «regola» segue sempre l’eccezione: in caso di calamità verificatesi nei 12 mesi precedenti il termine di scadenza per la presentazione dei progetti da ammettere a contributo, ora fissata al 30 settembre di ogni anno, il 50% dell’8 per mille statale dovrà coprire esclusivamente gli interventi da eseguire nel luogo colpito dall’evento calamitoso.
In caso di riduzione del fondo per calamità naturali le risorse dell’8 per mille per la fame nel mondo potranno passare a rappresentare al minimo il 16,5% del totale.

Vedi lo schema di Dpr


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