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Legge 125/2014, cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Il 28 agosto scorso la nuova legge sulla Cooperazione è entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà la Legge 125/2014. Da questa data scatta il conto dei giorni previsti dalla legge per l’emanazione di una serie di regolamenti e altri adempimenti che costituiranno la fase di transizione dalla vecchia legge 49 alla nuova e dalla DGCS all’Agenzia. Nell’ultima fase legislativa, quella svoltasi nelle Commissioni di Camera e Senato, diversi nodi importanti sono stati di fatto rimandati proprio a questa fase regolamentale. Per questo motivo è ancora più importante seguire per quanto possibile cosa succederà nei prossimi 180 giorni con la consapevolezza che pochissimo trapelerà dalle stanze del ministero.

Ecco i passaggi chiave dei primi 12 mesi della nuova legge.

 

Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

Il primo effetto concreto della legge è l’istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrà istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (fine novembre). Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato.

 

Statuto e dotazione dell’Agenzia
Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto dell’Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia stessa.
Entro la stessa data il MAECI dovrà concordare con il Ministro dell’economia e delle finanze la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.

 

Il riordino del MAECI

Entro centottanta giorni su proposta del MAECI si dovrà provvedere, in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

 

Le ONG e l’idoneità

Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Su questo punto il dibattito è ancora aperto. Alcuni esperti e consulenti sostengono sul sito Quinonprofit che le modifiche approvate all’ultim’ora su questo articolo facciano venir meno l’automatismo che garantiva alle ONG l’iscrizione all’Anagrafe. Ora si tratterebbe comunque di un’istanza che ogni organizzazione dovrà presentare all’Anagrafe delle Onlus (Direzioni Regionali delle Entrate) entro fine febbraio 2015. Essendo un’istanza, la DRE può non ritenere conforme lo statuto se esso non è in linea formalmente con le prescrizioni di cui all’art 10 del D Lgs 460/97. Da qui il rischio per molte ONG di dover adeguare i propri statuti e perdere (temporaneamente o definitivamente) lo status di Onlus.

 

Il Direttore dell’Agenzia

Il nuovo testo non fissa una data precisa per la nomina del direttore dell’Agenzia ma specifica che sarà nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. Questa importante vacancy dovrebbe essere pubblicata a breve e già circolano i nomi di possibili candidati.

 

Gestione e rendicontazione dei progetti in corso

La DGCS continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (orientativamente fino al 1 agosto 2015). A decorrere da quella data, gli stanziamenti di cui alla legge 49/87 e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti dalla nuova legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi.
Il regolamento dell’Agenzia ne dettaglierà le modalità del trasferimento.
Anche la rendicontazione dei progetti conclusi entro il 1 agosto sarà curata dalla DGCS. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell’effettuazione della spesa.

 


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  1. Ottima sintesi. Riguardo al consiglio nazionale mi sembra interessante l’esperienza francese che riporto sotto. Mi auguro che il Viceministro ne voglia tener conto.
    Giancarlo
    Estratto dal
    Dossier “Sistemi di cooperazione allo sviluppo Regno Unito,Francia e Germania”.
    Novembre 2007 – Servizio studi del Senato

    La cooperazione Francese:

    2.4 L’Alto Consiglio per la Cooperazione Internazionale (Haut Conseil pour la Cooperation Internationale)

    L’Alto Consiglio per la Cooperazione Internazionale costituisce l’ultimo meccanismo istituzionale introdotto dal Governo durante la prima fase di applicazione della riforma alla fine degli anni Novanta. E’ stato infatti creato il 10 febbraio del 1999 con la funzione principale di favorire una regolare concertazione tra i differenti attori del sistema di cooperazione e della solidarietà internazionale e sensibilizzare l’opinione pubblica.
    Il Consiglio funziona come organo consultivo istituito presso il Primo Ministro e sulla base di un programma di lavoro triennale definito dallo stesso Ministro, emette pareri e formula raccomandazioni.
    La sua composizione originaria è stata modificata tramite decreto del Governo nel 2002 ed attualmente risulta essere formato da 45 membri che godono di un mandato triennale, reclutati come segue:
    – due Deputati e due Senatori scelti dalle rispettive assemblee;
    – due membri del Consiglio Economico e Sociale, su proposta dello stesso Consiglio, dal Primo Ministro;
    – tre Sindaci, tre Consiglieri Generali e tre Consiglieri Regionali designati da un’associazione rappresentativa dei sindaci, dei dipartimenti e delle regioni francesi;
    – trenta rappresentanti, scelti sempre dal Primo Ministro, di organizzazioni dedite alla solidarietà internazionale, di associazioni volte all’integrazione degli immigrati, di sindacati, di associazioni di categoria, di organismi socio-professionali che hanno dato vita a partenariati nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e di Università o Istituti Scientifici che si occupano della materia.

    Attualmente, inoltre, sono state costituite dieci commissioni che orientano i lavori di valutazioni e analisi del Consiglio sulla base di tematiche differenti:
    sensibilizzazione dell’opinione pubblica; diversità culturale; diritto e sviluppo; dimensione economica dello sviluppo; coerenza e programmazione finanziaria degli aiuti; cooperazione decentralizzata; migrazioni internazionali; ricerca per lo sviluppo; formazione professionale e prevenzione e risoluzione delle crisi, nonché la ricostruzione post-conflittuale.

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