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Espatriati non residenti all’estero, ecco come votare alle elezioni del 4 marzo

Sono centinaia i colleghi cooperanti italiani sparsi per il mondo che saranno all’estero nei prossimi mesi e non potranno tornare in Italia per il voto del 4 marzo prossimo. Anche chi non è residente all’estero (iscritto all’AIRE) potrà partecipare al voto ai sensi della legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis ricevendo la scheda al proprio indirizzo all’estero purché ne faccia richiesta entro il prossimo 31 gennaio. Ecco le istruzioni e il modulo per richiedere la scheda elettorale

 

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

 

Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

 

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)”.

 


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  1. Insomma se a 74 anni mi sono concesso una vacanza all’estero e non rientro in Italia prima del 4 marzo, mi viene negato o meglio mi viene tolto il diritto al voto!!!!
    Consentitemi di dire che questa norma è fatta con i piedi!!!

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