Dal 2021 scatta l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale: ecco cosa dicono le linee guida
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel mese di agosto le linee guida sul bilancio sociale per gli enti del terzo settore. La riforma del Terzo settore, seppur rallentata dagli avvicendamenti della politica, compie così un ulteriore passo avanti con l’approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” del 4 luglio, pubblicato il 9 agosto scorso. Il primo bilancio sociale che dovrà essere pubblicato dagli enti del terzo settore italiani seguendo queste regole sarà quello del 2021 e sarà relativo alle attività svolte nel 2020.
Chi è tenuto a redigerlo
Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:
- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica.
- i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;
- gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annuo;
- i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.
- completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno; rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
- trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi; competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
- comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / Enti)
- chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica; veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
- attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
- autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
- metodologia adottata: criteri di redazione del Bilancio (vedi sopra circa “principi di redazione”) e eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti; informazioni generali sull’Ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
- governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa;
- persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti.
- attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Gli enti filantropici devono indicare l’elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi; situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
- altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.