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Terzo settore e trasparenza, l’incognita sulla pubblicazione online dei contributi della PA

Non c’è solo l’approvazione del Codice del Terzo settore (DLgs 117/17) a complicare il lavoro dei manager del non profit. In contemporanea è stata approvata anche la nuova “legge sulla concorrenza” (L . 124/17) che all’art 1  comma 125 ha introdotto “a decorrere dall’anno 2018” l’obbligo per “associazioni, onlus e fondazioni” di comunicare “entro il 28 febbraio di ogni anno” tramite il proprio sito internet  i contributi ricevuti da pubblica amministrazione, pena la restituzione delle somme. Si tratta degli obblighi di trasparenza per gli enti non commerciali che si applicano ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, società pubbliche ed enti controllati, «nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

 

La norma pone diversi dubbi in merito alla sua applicazione e alcune sovrapposizioni con la riforma del Terzo Settore. Il primo problema riguarda sicuramente la data di decorrenza della sua applicazione. Non è chiaro infatti se l’obbligo di pubblicazione decorra già a partire dal prossimo 28 febbraio per i contributi ricevuti nell’anno 2017 o se il tutto sia da ottemperare a partire dal 2019.

 

Se da un lato un recente articolo pubblicato dal Sole 24 ore sembra dare per certo che l’obbligo di pubblicazione decorra dal 2019 sui contributi 2018, il Forum del Terzo Settore allerta i suoi soci in assenza di un chiarimento risolutivo da parte del MISE.

 

L’Anac, interpellata sul tema dal Sole 24 ore, lamenta che la norma, pure andando nella giusta direzione, sarà difficilmente applicabile nell’immediato perché non stabilisce a chi spetta la vigilanza, chi è tenuto a irrogare le sanzioni e quali sono le conseguenze di una eventuale rifiuto a restituire le somme percepite. Come a dire che all’Anticorruzione  danno per scontato che gli obblighi di pubblicazione non possano partire già dal prossimo 28 febbraio, in assenza di una previsione esplicita. L’orientamento più plausibile va quindi nella direzione di un adempimento da attivare a partire dal prossimo anno, per le somme relative al 2018. In ogni caso non sarà l’Anac a emanare le linee guida, riguardando la legge soggetti privati sui quali l’Anac non ha alcun titolo per intervenire.

 

Resta comunque il dubbio per il quale il Forum del Terzo Settore ha più volte interpellato il MISE negli ultimi mesi senza ottenere una risposta chiara e soddisfacente.

 

 

Aggiornamento del 27 febbraio 2018 – Nota del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il proprio parere sull’obbligo per gli Enti di Terzo Settore della pubblicazione dei rendiconti economici riguardanti i contributi pubblici superiori a 10.000 euro: nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato al Ministero dello Sviluppo economico il proprio parere sulla questione, confermando la versione secondo cui l’obbligo di pubblicazione dei rapporti economici con le amministrazioni pubbliche decorre dall’anno 2019 (scadenza 28 febbraio) in riferimento ai contributi ricevuti nell’anno 2018. Si tratta del primo pronunciamento governativo su questa tema, che conferma, quindi, l’interpretazione diffusa dai Centri di Servizio nei giorni scorsi.

 

In particolare la nota evidenzia che:

Preliminarmente, deve essere affrontata la questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione: il comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno 2018. Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.

Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

 

Si attende ora la conferma del Ministero dello Sviluppo Economico.

 


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